Gara #233
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI
Attività di Vigilanza Privata NON Armata (SERVIZIO FIDUCIARIO) alle Bocche di Porto di Lido, Malamocco, Chioggia e Arsenale.
Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Servizio di Vigilanza Privata NON Armata fissa (SERVIZIO FIDUCIARIO) presso i cantieri del Mose alla bocca di Lido.
Servizio di Vigilanza Privata NON Armata fissa (SERVIZIO FIDUCIARIO) presso i cantieri del Mose alla bocca di Malamocco
Servizio di Vigilanza Privata NON Armata fissa (SERVIZIO FIDUCIARIO) presso i cantieri del Mose alla bocca di Chioggia
Servizio di Vigilanza Privata NON Armata fissa (SERVIZIO FIDUCIARIO) in Arsenale Nord
Scadenze
Allegati
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Chiarimenti
Attualmente invece è attivo un servizio differente – che Provveditorato e Commissario Straordinario per il MOSE hanno richiesto di superare al più presto – costituito da:
1) Vigilanza armata in:
a. n. 4 siti alle bocche di porto H24, con n. 1 GPG armata per ogni turno per ogni sito
b. n. 1 sito presso l’Arsenale di Venezia, nei notturni e nei fine settimana, con n. 1 GPG armata per ogni turno.
2) Portierato erogato da consorziata alle bocche di porto
3) Portierato erogato da soggetto terzo in Arsenale, diurno feriale.
Oggetto della presente gara è la sostituzione dell’attuale servizio di cui al punto 1 (vigilanza armata) con un servizio di vigilanza non armata, come richiesto dagli organi superiori.
Si precisa che:
- Lotto Lido, coincide con l’attuale sito di Lido Isola Spalla Nord (non è previsto alcun servizio per l’attuale Lido – Treporti Conca) che vede impiegato n. 1 GPG armato per turno;
- Lotto Malamocco, coincide con l’attuale sito di Malamocco che vede impiegato n. 1 GPG armato per turno;
- Lotto Chioggia, coincide con l’attuale sito di Chioggia che vede impiegato n. 1 GPG armato per turno;
- Lotto Arsenale, coincide con l’attuale sito di Arsenale che vede impiegato n. 1 GPG armato per turno.
Si ribadisce che la gara prevede servizio di vigilanza non armata.
Quanto premesso, per l’attuale servizio di vigilanza armata gli attuali fornitori hanno indicato che si intendono avvalere della clausola sociale – ove applicabile – per i soli siti:
- Lido – Treporti Conca 1 GPG 4 lv assunto il 21.07.2022;
- Malamocco Pellestrina n. 1 GPG lv assunto il 01.03.2023
Infatti, come ricordato dal Consiglio di Stato, per i servizi di vigilanza – armata o non armata -“deve essere necessariamente richiesta quale condizione di partecipazione il possesso della licenza prefettizia, verificando che l’aggiudicatario possegga detta autorizzazione non solo al momento dell’affidamento ma anche per tutta la durata dell’esecuzione del contratto”. La stazione appaltante, dunque, “ha non solo l’onere di indicare nel bando di gara che il servizio di vigilanza privata non può essere svolto senza la necessaria licenza, ma ha anche il dovere di verificare che all’atto della stipula del contratto (…) il soggetto aggiudicatario possegga detta autorizzazione” (Cons. St., n. affare 1500/2017, parere del 18.04.2018).
Quanto sopra risulta confermato dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. N. 557/PAS/U/006034/10089.D del 23.04.2019, a tenore della quale è indubbia la necessità di “ricondurre sotto il regime autorizzatorio degli artt. 133 e 134 TULPS ogni tipologia di prestazione che si risolva in una forma di vigilanza o di custodia del patrimonio altrui. (…) Conseguentemente, l’erogazione di queste tipologie di servizi da parte di soggetti privi dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS o con l’impiego di personale sprovvisto della qualifica di guardia giurata concretizza una forma di abusivo esercizio della vigilanza privata”.
Si rappresenta inoltre che è previsto il servizio notturno e che trattasi di siti sensibili con precipue esigenze di sicurezza.
Per quanto sopra rappresentato, la lettura delle disposizioni normative che trovano applicazione nel caso della vigilanza non armata, così come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata.
Tale indicazione discende, come indicato nella citata premessa, non dalla volontà della Stazione Appaltante, ma dai danti causa Provveditorato Interregionale alle OO.PP. del Triveneto e Commissario Straordinario per il MOSE (che hanno provveduto ad allineare formalmente la Prefettura di Venezia) e pertanto la documentazione di gara è coerente con le disposizioni fornite dagli organi superiori alla Stazione Appaltante.
Pertanto si ribadisce la correttezza della definizione del servizio, che presuppone che il servizio sia NON ARMATO.
Esso deve essere erogato da un istituto di vigilanza autorizzato e in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. per la tipologia delle strutture da monitorare, da personale addestrato che in caso di necessità attivi prontamente le FFOO oltre a svolgere tutte le funzioni riportate nel Disciplinare.Si ribadisce altresì che, proprio per tale motivo, il servizio NON è di mero PORTIERATO e pertanto, sulla scorta della normativa già citata nella precedente risposta, si ritiene valida l'indicazione della licenza, che può essere posseduta in qualsiasi provincia come ricordato nel Disciplinare di Gara al punto 7.1, con relativa notifica alla Prefettura per la Provincia di Venezia.
Si conferma pertanto che non devono essere guardie giurate armate non dotate di arma, ma personale NON ARMATO come indicato nel disciplinare, nel capitolato e in risposta ai quesiti.
La dichiarazione di cui al punto 9) non prevede uno specifico modello.Infine si rimanda alle indicazioni del Disciplinare di Gara e si conferma che in caso di partecipazione a più lotti, i documenti amministrativi possano essere i medesimi, caricati distintamente nelle buste telematiche dei singoli lotti
Inoltre come acclarato dal Consiglio di Stato, (Cons. St., n. affare 1500/2017, parere del 18.04.2018) per i servizi di vigilanza – armata o non armata “deve essere necessariamente richiesta quale condizione di partecipazione il possesso della licenza prefettizia, verificando che l’aggiudicatario possegga detta autorizzazione non solo al momento dell’affidamento ma anche per tutta la durata dell’esecuzione del contratto”.
Del resto nel bando di gara è indicato che il servizio di vigilanza privata non può essere svolto senza la necessaria licenza in conformità con la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. N. 557/PAS/U/006034/10089.D del 23.04.2019, a tenore della quale è indubbia la necessità di “ricondurre sotto il regime autorizzatorio degli artt. 133 e 134 TULPS ogni tipologia di prestazione che si risolva in una forma di vigilanza o di custodia del patrimonio altrui. (…) Conseguentemente, l’erogazione di queste tipologie di servizi da parte di soggetti privi dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS o con l’impiego di personale sprovvisto della qualifica di guardia giurata concretizza una forma di abusivo esercizio della vigilanza privata”.