Inviato esito
Gara #700
SIN.C.18 - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO INFORMATICO DEI CED FUNZIONALI ALLA SALA OPERATIVA DECISIONALE DEL MOSE IN ARSENALE E OPZIONIInformazioni appalto
26/11/2025
Negoziata
Forniture
€ 5.972.552,27
Libardo Stefano
Categorie merceologiche
302 - Apparecchiature informatiche e forniture
Lotti
Inviato esito
1
B94176C062
D51B02000050001
Qualità prezzo
SIN.C.18 - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO INFORMATICO DEI CED FUNZIONALI ALLA SALA OPERATIVA DECISIONALE DEL MOSE IN ARSENALE E OPZIONI
SIN.C.18 - Gestore dell’Esercizio. Aggiornamento tecnologico Informatico. A.A. rep. n. 8979/2024
La gara ha come oggetto le attività di ammodernamento dei sistemi informatici a servizio della Sala Operativa Decisionale del Sistema MOSE e specificatamente:
1) Fornitura e posa di nuovi server per la parte computazionale
2) Fornitura e posa di nuovi server fisici di infrastruttura
3) Fornitura e posa di nuovi switch Data Center
4) Fornitura e posa di nuovi switch di campus
5) Fornitura e installazione di nuove licenze VMware e creazione di nuovo ambiente sulla nuova infrastruttura
Opzione 1 - Integrazioni server per DR Gestore dell'Esrcizio per sito di Voltabarozzo (PD)
1) Fornitura e posa di nuovi ser-ver per la parte computazionale – integrazione n. 4 server a Voltabarozzo
2) Fornitura e installazione di nuove licenze VMware e creazione di nuovo ambiente sulla nuova infrastruttura
Opzione 2 - Fornitura di workstation per Gestore dell'Esercizio
1) Fornitura di workstation
Opzione 3 - Progettazione sistemi informatici dell'Autorità per la Laguna di Venezia nuovo Magistrato alle Acque
1) Progettazione esecutiva dei sistemi informatici dell’Autorità per la Laguna di Venezia
€ 5.972.552,27
€ 32.630,40
€ 0,00
Seggio di gara
prot. n. 2911
02/03/2026
|
prot-2911-nomina-commissione-di-gara.pdf SHA-256: 6d08f99019ba07e933c7b70364ad3e76228ea52f3d518b957fc854eb5ed27310 02/03/2026 12:16 |
96.82 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Ambrosini | Monica | Segreteria |
| Libardo | Stefano | Responsabile Procedimento di Gara |
Commissione valutatrice
prot. n. 2911
02/03/2026
|
prot-2911-nomina-commissione-di-gara.pdf SHA-256: 6d08f99019ba07e933c7b70364ad3e76228ea52f3d518b957fc854eb5ed27310 02/03/2026 12:30 |
96.82 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Libardo | Stefano | Presidente |
| Trevisiol | Silvia | Componente |
| Venturino | Stefano | Componente |
Scadenze
17/02/2026 13:00
12/01/2026 13:00
27/02/2026 13:00
04/03/2026 09:00
Avvisi pubblici
Chiarimenti
28/11/2025 11:25
Quesito #1
a) In merito al licensing VMware desideriamo segnalare che la versione VMware vSphere Enterprise Plus richiesta è acquistabile esclusivamente con supporto annuale; non è infatti previsto il supporto triennale.
b) Inoltre, il Live Recovery Protected è disponibile come add-on solo per le versioni VVF/VCF. Si richiede gentilmente indicazione su come procedere.
b) Inoltre, il Live Recovery Protected è disponibile come add-on solo per le versioni VVF/VCF. Si richiede gentilmente indicazione su come procedere.
01/12/2025 10:58
Risposta
a) E' compito del fornitore impegnarsi a garantire una fornitura che preveda i successivi rinnovi di durata annuale per coprire il triennio, se non risulta possibile acquisire il supporto triennale fin dall'inizio dall'inizio.
b) Qualora rimanga confermato che VMware Live Recovery Protected non risulti associabile a VMware vSphere Enterprise Plus, ma solo associato a VMware vSphere Foundation e VMware vCloud Foundation, è compito del fornitore individuare la soluzione più consona anche in relazione all'indicazione riportata all'art. 6 - Criteri generali - punto 14 del Capitolato che si riporta per pronto riferimento
"la proposta tecnico economica presentata dal concorrente dovrà essere predisposta sulla base delle indicazioni del presente documento, tenendo conto che le soluzioni presentate in detto documento devono considerarsi come una base di partenza (requisiti
minimi) che il concorrente dovrà valutare ed acquisire se ritiene corrette, oppure migliorare presentando soluzioni migliorative in termini di prestazioni dei singoli prodotti ed apparati e della soluzione nel suo complesso, dandone adeguata dimostrazione nella soluzione tecnico – economica complessiva proposta"
b) Qualora rimanga confermato che VMware Live Recovery Protected non risulti associabile a VMware vSphere Enterprise Plus, ma solo associato a VMware vSphere Foundation e VMware vCloud Foundation, è compito del fornitore individuare la soluzione più consona anche in relazione all'indicazione riportata all'art. 6 - Criteri generali - punto 14 del Capitolato che si riporta per pronto riferimento
"la proposta tecnico economica presentata dal concorrente dovrà essere predisposta sulla base delle indicazioni del presente documento, tenendo conto che le soluzioni presentate in detto documento devono considerarsi come una base di partenza (requisiti
minimi) che il concorrente dovrà valutare ed acquisire se ritiene corrette, oppure migliorare presentando soluzioni migliorative in termini di prestazioni dei singoli prodotti ed apparati e della soluzione nel suo complesso, dandone adeguata dimostrazione nella soluzione tecnico – economica complessiva proposta"
10/12/2025 10:03
Quesito #2
In riferimento all’art 9 del Disciplinare di gara relativo al “Subappalto”, si chiede di confermare che non è possibile subappaltare le attività legate ai CPV 48822000-6 e 48822000-2 e che non è possibile utilizzare subappalto a cascata per le attività riferite al CPV 32400000-7, mentre non vi è alcun limite per tutte le altre attività.
12/12/2025 10:00
Risposta
Il combinato disposto dell'art. 9 e delle tabelle di cui all'art. 4 prevede che l’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: fornitura, posa e configurazione dei server (48822000-6 - Server per elaboratori e 48820000-2 - Server ).
E che fornitura, posa e configurazione degli switch (32400000-7 - Network ) possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere
oggetto di ulteriore subappalto.
Per tutto il resto valgono le disposizioni di legge di cui all'art. 119 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
E che fornitura, posa e configurazione degli switch (32400000-7 - Network ) possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere
oggetto di ulteriore subappalto.
Per tutto il resto valgono le disposizioni di legge di cui all'art. 119 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
11/12/2025 18:03
Quesito #3
al fine di poter produrre un’offerta completa rispondente alle vostre esigenze, e la cui redazione prevede il coinvolgimento di soggetti terzi come vendor banche ed assicurazioni che saranno difficilmente disponibili nel periodo delle festività natalizie dal 19/12 al 06/01, chiediamo di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle offerte al giorno 30 gennaio 2026 .
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
17/12/2025 13:03
Risposta
Vedasi modifica termini di gara
Cordiali saluti
Cordiali saluti
12/12/2025 11:14
Quesito #4
Tra le forme di partecipazione è ammessa presentazione dell'offerta da parte di Consorzio Stabile ex art. 65 lett. d) d. lgs. 36/2023, nel caso in cui si volesse perseguire questa forma di partecipazione si chiede se il Consorzio Stabile debba essere iscritto al portale oppure se sia possibile finalizzare la partecipazione attraverso il profilo di una Consorziata esecutrice che deposita la documentazione come Consorzio Stabile. Diversamente, nel caso in cui a presentare risposta debba essere il Consorzio dal proprio profilo, si chiede di confermare che sia possibile finalizzare l'iscrizione al portale nel lasso di tempo intercorrente fino al termine di presentazione delle offerte.
15/12/2025 14:56
Risposta
In caso di partecipazione diretta del Consorzio Stabile:
- il Consorzio Stabile agisce come unico soggetto offerente, utilizzando la propria struttura o indicando specifiche consorziate per l'esecuzione (consorziate esecutrici);
- il Consorzio Stabile si registra sulla piattaforma e presenta la propria offerta, indicando le consorziate che eseguiranno i lavori;
- è possibile finalizzare l'iscrizione al portale nel lasso di tempo intercorrente fino al termine di presentazione delle offerte;
- dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate in Disciplinare.
- il Consorzio Stabile agisce come unico soggetto offerente, utilizzando la propria struttura o indicando specifiche consorziate per l'esecuzione (consorziate esecutrici);
- il Consorzio Stabile si registra sulla piattaforma e presenta la propria offerta, indicando le consorziate che eseguiranno i lavori;
- è possibile finalizzare l'iscrizione al portale nel lasso di tempo intercorrente fino al termine di presentazione delle offerte;
- dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate in Disciplinare.
17/12/2025 11:26
Quesito #5
nel confermare l'intenzione della scrivente Società di presentare la relativa offerta,
- nonostante sia stata immediatamente avviata l'attività volta a delineare un progetto tecnico-finanziario corrispondente a quanto richiesto da codesta Stazione Appaltante,
- non avendo ancora ricevuto offerte dai fornitori,
- visto inoltre il periodo prossimo delle festività natalizie che prevede tra l'altro anche chiusure aziendali collettive,
al fine di rispondere puntualmente a quanto richiesto dal Capitolato e dalla documentazione di gara, abbiamo necessità di chiedere una proroga, rispetto al termine fissato per la presentazione dell'offerta fissata al 12 gennaio p.v., pari ad almeno ulteriori 15 giorni;
- nonostante sia stata immediatamente avviata l'attività volta a delineare un progetto tecnico-finanziario corrispondente a quanto richiesto da codesta Stazione Appaltante,
- non avendo ancora ricevuto offerte dai fornitori,
- visto inoltre il periodo prossimo delle festività natalizie che prevede tra l'altro anche chiusure aziendali collettive,
al fine di rispondere puntualmente a quanto richiesto dal Capitolato e dalla documentazione di gara, abbiamo necessità di chiedere una proroga, rispetto al termine fissato per la presentazione dell'offerta fissata al 12 gennaio p.v., pari ad almeno ulteriori 15 giorni;
17/12/2025 13:03
Risposta
Vedasi modifica termini di gara
Cordiali saluti
Cordiali saluti
18/12/2025 10:47
Quesito #6
Buongiorno,
si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
1. Equivalenza configurazione server con GPU (2x 4x GPU vs 4x 2x GPU)
Nel capitolato tecnico, paragrafo 2.6.1, vengono richiesti 22x nodi di calcolo tutti con le medesime caratteristiche tecniche, salvo per 2x nodi sui quali viene richiesta la configurazione per ciascuno di 4x schede NVIDIA H100 NVL. L’attuale mercato tecnologico prevede che i server in grado di ospitare 4+ schede GPU con caratteristiche pari o superiori a quelle richieste siano altamente specializzati e difficilmente compatibili con le altre richieste di configurazione del capitolato. Al fine di poter presentare un’offerta quanto più innovativa e funzionale possibile, si chiede perciò di confermare che sia da ritenersi tecnicamente ammissibile la seguente variante migliorativa/equivalente rispetto alla configurazione richiesta:
sostituzione dei server dotati di 4 GPU per nodo con un numero doppio di server dotati di 2 GPU per nodo,
fermo restando che:
il numero complessivo di GPU risulti invariato (o superiore, ove ritenuto migliorativo);le caratteristiche dei processori installati sui singoli nodi rimangano invariate, con conseguimente incremento della potenza di calcolo CPU dell’infrastrutturala quantità di RAM per singolo nodo rimanga invariata, con conseguente incremento della dotazione complessiva di RAM dell’infrastruttura.
Si chiede pertanto conferma che tale configurazione possa essere considerata equivalente o migliorativa ai sensi della normativa sugli appalti pubblici e, quindi, ammissibile ai fini della valutazione dell’offerta.
2. Sostituzione DPU NVIDIA dual port 100Gb con schede Ethernet dual port 100Gb
Nel capitolato tecnico, paragrafo 2.6.1, è prevista la fornitura per ciascun nodo di DPU NVIDIA BF3 dual port 100Gb.
Tale scheda è attualmente di difficile reperibilità. Si chiede pertanto di confermare che sia da ritenersi ammissibile la fornitura, in alternativa, di schede di rete Ethernet dual port 100Gb di pari caratteristiche prestazionali (ad es. Broadcom 57608 o equivalente), purché:
sia garantita la medesima capacità di banda complessiva;siano rispettate le specifiche di interoperabilità richieste (standard Ethernet, protocolli, connettività con lo switch di rete e/o fabric previsto);siano mantenuti o migliorati i requisiti di affidabilità, latenza e throughput indicati nella documentazione di gara.
Si richiede conferma che tale sostituzione, a parità di prestazioni e funzionalità, sia considerata tecnicamente equivalente e quindi ammissibile.
3. Taglio dei moduli di RAM (64GB vs 128GB)
Con riferimento ai requisiti relativi alla memoria RAM per singolo server descritti nel paragrafo 2.6.1 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che sia da ritenersi ammissibile la fornitura di moduli RAM con capacità pari a 64 GB ciascuno, in luogo dei moduli da 128 GB indicati, a condizione che:
la quantità totale di RAM per server rimanga invariata (o sia superiore, ove ritenuto migliorativo);siano pienamente rispettati i requisiti di tipologia, velocità, ECC e compatibilità indicati a capitolato.
Si richiede conferma che, nel rispetto del totale di RAM richiesto per nodo e delle caratteristiche tecniche minime, il diverso taglio dei banchi di memoria sia considerato equivalente e quindi ammissibile.
Cordiali saluti
si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
1. Equivalenza configurazione server con GPU (2x 4x GPU vs 4x 2x GPU)
Nel capitolato tecnico, paragrafo 2.6.1, vengono richiesti 22x nodi di calcolo tutti con le medesime caratteristiche tecniche, salvo per 2x nodi sui quali viene richiesta la configurazione per ciascuno di 4x schede NVIDIA H100 NVL. L’attuale mercato tecnologico prevede che i server in grado di ospitare 4+ schede GPU con caratteristiche pari o superiori a quelle richieste siano altamente specializzati e difficilmente compatibili con le altre richieste di configurazione del capitolato. Al fine di poter presentare un’offerta quanto più innovativa e funzionale possibile, si chiede perciò di confermare che sia da ritenersi tecnicamente ammissibile la seguente variante migliorativa/equivalente rispetto alla configurazione richiesta:
sostituzione dei server dotati di 4 GPU per nodo con un numero doppio di server dotati di 2 GPU per nodo,
fermo restando che:
il numero complessivo di GPU risulti invariato (o superiore, ove ritenuto migliorativo);le caratteristiche dei processori installati sui singoli nodi rimangano invariate, con conseguimente incremento della potenza di calcolo CPU dell’infrastrutturala quantità di RAM per singolo nodo rimanga invariata, con conseguente incremento della dotazione complessiva di RAM dell’infrastruttura.
Si chiede pertanto conferma che tale configurazione possa essere considerata equivalente o migliorativa ai sensi della normativa sugli appalti pubblici e, quindi, ammissibile ai fini della valutazione dell’offerta.
2. Sostituzione DPU NVIDIA dual port 100Gb con schede Ethernet dual port 100Gb
Nel capitolato tecnico, paragrafo 2.6.1, è prevista la fornitura per ciascun nodo di DPU NVIDIA BF3 dual port 100Gb.
Tale scheda è attualmente di difficile reperibilità. Si chiede pertanto di confermare che sia da ritenersi ammissibile la fornitura, in alternativa, di schede di rete Ethernet dual port 100Gb di pari caratteristiche prestazionali (ad es. Broadcom 57608 o equivalente), purché:
sia garantita la medesima capacità di banda complessiva;siano rispettate le specifiche di interoperabilità richieste (standard Ethernet, protocolli, connettività con lo switch di rete e/o fabric previsto);siano mantenuti o migliorati i requisiti di affidabilità, latenza e throughput indicati nella documentazione di gara.
Si richiede conferma che tale sostituzione, a parità di prestazioni e funzionalità, sia considerata tecnicamente equivalente e quindi ammissibile.
3. Taglio dei moduli di RAM (64GB vs 128GB)
Con riferimento ai requisiti relativi alla memoria RAM per singolo server descritti nel paragrafo 2.6.1 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che sia da ritenersi ammissibile la fornitura di moduli RAM con capacità pari a 64 GB ciascuno, in luogo dei moduli da 128 GB indicati, a condizione che:
la quantità totale di RAM per server rimanga invariata (o sia superiore, ove ritenuto migliorativo);siano pienamente rispettati i requisiti di tipologia, velocità, ECC e compatibilità indicati a capitolato.
Si richiede conferma che, nel rispetto del totale di RAM richiesto per nodo e delle caratteristiche tecniche minime, il diverso taglio dei banchi di memoria sia considerato equivalente e quindi ammissibile.
Cordiali saluti
18/12/2025 14:33
Risposta
Risposte
1) purtroppo non risulta accettabile la proposta in quanto i n. 22 server, distribuiti in n. 8 CED n. 1, n. 8 in CED n. 2 e n. 4 in CED DR, sono dedicati alla farm virtuale, mentre i restanti n. 2 server sono dedicati alle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Quindi confermiamo l'esigenza indicata in capitolato
2) Il Capitolato indica chiaramente a pag. 16, art. 6 comma 14
"la proposta tecnico economica presentata dal concorrente dovrà essere predisposta sulla base delle indicazioni del presente documento, tenendo conto che le soluzioni presentate in detto documento devono considerarsi come una base di partenza (requisiti minimi) che il concorrente dovrà valutare ed acquisire se ritiene corrette, oppure migliorare presentando soluzioni migliorative in termini di prestazioni dei singoli prodotti ed apparati e della soluzione nel suo complesso, dandone adeguata dimostrazione nella soluzione tecnico – economica complessiva proposta"
Pertanto qualora la proposta sia ritenuta equivalente o superiore, sarà cura del concorrente dimostrarlo nei documenti di gara.
3) Vale quanto ricordato al punto precedente, con l'accortezza di ricordare che se erano previste x baie di memoria RAM da 128 GB occupate e y baie di memoria RAM vuote per espansione, nella dimostrazione dell'equivalenza o della superiorità della soluzione proposta il concorrente deve evidenziare come garantisce anche l'espansione che la soluzione a 128 GB garantiva.
1) purtroppo non risulta accettabile la proposta in quanto i n. 22 server, distribuiti in n. 8 CED n. 1, n. 8 in CED n. 2 e n. 4 in CED DR, sono dedicati alla farm virtuale, mentre i restanti n. 2 server sono dedicati alle applicazioni di Intelligenza Artificiale. Quindi confermiamo l'esigenza indicata in capitolato
2) Il Capitolato indica chiaramente a pag. 16, art. 6 comma 14
"la proposta tecnico economica presentata dal concorrente dovrà essere predisposta sulla base delle indicazioni del presente documento, tenendo conto che le soluzioni presentate in detto documento devono considerarsi come una base di partenza (requisiti minimi) che il concorrente dovrà valutare ed acquisire se ritiene corrette, oppure migliorare presentando soluzioni migliorative in termini di prestazioni dei singoli prodotti ed apparati e della soluzione nel suo complesso, dandone adeguata dimostrazione nella soluzione tecnico – economica complessiva proposta"
Pertanto qualora la proposta sia ritenuta equivalente o superiore, sarà cura del concorrente dimostrarlo nei documenti di gara.
3) Vale quanto ricordato al punto precedente, con l'accortezza di ricordare che se erano previste x baie di memoria RAM da 128 GB occupate e y baie di memoria RAM vuote per espansione, nella dimostrazione dell'equivalenza o della superiorità della soluzione proposta il concorrente deve evidenziare come garantisce anche l'espansione che la soluzione a 128 GB garantiva.
18/12/2025 16:46
Quesito #7
Domanda 1
"Rif. § 22.6.1 Fornitura di nuovi server per la parte computazionale:
in riferimento al seguente requisito ""Si precisa che la soluzione attualmente operativa basata su prodotti di marca DELL non è da intendersi vincolante per la nuova fornitura: i server potranno essere di qualsiasi brand in accordo con quanto previsto dall’art. 14 della Legge 28 giugno 2024 n. 90 purché di caratteristiche analoghe o superiori a quelle sopra riportate e purché vengano forniti tutti di una stessa marca e con livello di garanzie e di qualità di tipo Enterprise.""
Da una verifica effettuata sui principali vendor di mercato quali ad es. Lenovo, HPE, ASUS, Fujitsu, XFusion, non risultano server, con configurazioni in linea o equivalenti alle richieste descritte nel capitolato tecnico.
Non risulta quindi possibile fornire una soluzione analoga o superiore a quella DELL richiesta nel bando di gara come da voi previsto, a meno di adottare server di fascia superiore che comporterebbero un incremento di costi dovuto si all’adozione di una fascia superiore di macchine sia all’incremento dei costi delle licenze software oggetto di fornitura (unitamente all'aumento dei costi relativi ai servizi di assistenza e supporto del vendor hardware e software). Si richiede se è possibile modificare i requisiti espressi nel capitolato al fine di permettere l’adozione di soluzioni prodotti da altri vendor."
Domanda 2
"Rif. § 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 5 forniture e pose analoghe di server e switch di importo minimo pari a € 1.000.000,00 ciascuna.
Si chiede conferma che in caso di Accordi Quadro con valori complessivi di molto superiori al 1.000.000 di euro, sia possibile utilizzare singoli ordini del contratto quadro, di importo almeno pari ad € 1.000.000 ciascuno."
"Rif. § 22.6.1 Fornitura di nuovi server per la parte computazionale:
in riferimento al seguente requisito ""Si precisa che la soluzione attualmente operativa basata su prodotti di marca DELL non è da intendersi vincolante per la nuova fornitura: i server potranno essere di qualsiasi brand in accordo con quanto previsto dall’art. 14 della Legge 28 giugno 2024 n. 90 purché di caratteristiche analoghe o superiori a quelle sopra riportate e purché vengano forniti tutti di una stessa marca e con livello di garanzie e di qualità di tipo Enterprise.""
Da una verifica effettuata sui principali vendor di mercato quali ad es. Lenovo, HPE, ASUS, Fujitsu, XFusion, non risultano server, con configurazioni in linea o equivalenti alle richieste descritte nel capitolato tecnico.
Non risulta quindi possibile fornire una soluzione analoga o superiore a quella DELL richiesta nel bando di gara come da voi previsto, a meno di adottare server di fascia superiore che comporterebbero un incremento di costi dovuto si all’adozione di una fascia superiore di macchine sia all’incremento dei costi delle licenze software oggetto di fornitura (unitamente all'aumento dei costi relativi ai servizi di assistenza e supporto del vendor hardware e software). Si richiede se è possibile modificare i requisiti espressi nel capitolato al fine di permettere l’adozione di soluzioni prodotti da altri vendor."
Domanda 2
"Rif. § 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 5 forniture e pose analoghe di server e switch di importo minimo pari a € 1.000.000,00 ciascuna.
Si chiede conferma che in caso di Accordi Quadro con valori complessivi di molto superiori al 1.000.000 di euro, sia possibile utilizzare singoli ordini del contratto quadro, di importo almeno pari ad € 1.000.000 ciascuno."
18/12/2025 18:33
Risposta
Risposta 1
La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è stata indetta ai sensi dell’art. 76 comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023 a seguito della presa d’atto dell’assenza di offerte appropriate nella precedente gara aperta, con la necessità di mantenere inviariati i dati tecnici ed economici degli atti di gara già predisposti per la procedura aperta.
I requisiti non possono essere modificati, ma resta la facoltà del concorrente di dimostrare l’equivalenza o la superiorità della soluzione alternativa proposta in sede di offerta.
In particolare non ci è possibile in questa fase procedere ad una modifica in riduzione dei requisiti espressi.
Risposta 2
La richiesta di cui al punto 7.3 a) può essere soddisfatta utilizzando i contratti applicativi (o gli ordini di esecuzione) di uno o più accordi quadro, purché la singola fornitura sia proporzionata, pertinente e sostanzialmente analoga all'oggetto dell'appalto, e che le forniture siano realizzate con contratti applicativi o ordini separati di importo almeno pari a Euro 1.000.000,00.
La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è stata indetta ai sensi dell’art. 76 comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023 a seguito della presa d’atto dell’assenza di offerte appropriate nella precedente gara aperta, con la necessità di mantenere inviariati i dati tecnici ed economici degli atti di gara già predisposti per la procedura aperta.
I requisiti non possono essere modificati, ma resta la facoltà del concorrente di dimostrare l’equivalenza o la superiorità della soluzione alternativa proposta in sede di offerta.
In particolare non ci è possibile in questa fase procedere ad una modifica in riduzione dei requisiti espressi.
Risposta 2
La richiesta di cui al punto 7.3 a) può essere soddisfatta utilizzando i contratti applicativi (o gli ordini di esecuzione) di uno o più accordi quadro, purché la singola fornitura sia proporzionata, pertinente e sostanzialmente analoga all'oggetto dell'appalto, e che le forniture siano realizzate con contratti applicativi o ordini separati di importo almeno pari a Euro 1.000.000,00.
18/12/2025 17:10
Quesito #8
Buon pomeriggio,
si trasmette un ulteriore chiarimento:
Si richiede se è tecnicamente accettabile la fornitura di 4 server con 2 GPU ognuno, invece che 2 server con 4 GPU.
Da precisare che:
il numero complessivo di GPU rimane invariato (o superiore, ove ritenuto migliorativo);le caratteristiche dei processori installati sui singoli nodi rimangono invariate, con conseguente incremento della potenza di calcolo CPU dell’infrastruttura;la quantità di RAM per singolo nodo rimane invariata, con conseguente incremento della dotazione complessiva di RAM dell’infrastruttura.
Cordiali saluti
si trasmette un ulteriore chiarimento:
Si richiede se è tecnicamente accettabile la fornitura di 4 server con 2 GPU ognuno, invece che 2 server con 4 GPU.
Da precisare che:
il numero complessivo di GPU rimane invariato (o superiore, ove ritenuto migliorativo);le caratteristiche dei processori installati sui singoli nodi rimangono invariate, con conseguente incremento della potenza di calcolo CPU dell’infrastruttura;la quantità di RAM per singolo nodo rimane invariata, con conseguente incremento della dotazione complessiva di RAM dell’infrastruttura.
Cordiali saluti
18/12/2025 17:15
Risposta
Se si intende che al posto di n. 2 server con ognuno 4 GPU, vengano forniti n. 4 server con ognuno 2 GPU per l'intelligenza artificiale, senza modificare la fornitura degli altri 20 server dedicati alla farm di virtualizzazione e comunque garantendo caratteristiche complessive dei n. 4 server equivalenti o superiori a i n. 2 server inseriti in capitolato per le applicazioni di intelligenza artificiale, la risposta è positiva
Cordiali saluti
Cordiali saluti
08/01/2026 17:32
Quesito #9
Al fine di garantire la corretta formulazione dell’offerta e la piena conformità alle procedure di licensing previste dai produttori, si richiede gentilmente di confermare la ragione sociale per l’intestazione delle licenze software (Windows, iCAL, VMWare/etc..) oggetto di fornitura
08/01/2026 19:47
Risposta
Tutte le licenze relative alla fornitura di gara, salvo l'opzione 3, saranno intestate al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Ufficio 4
Palazzo X Savi, 19 – 30125 Venezia
80010060277
per il quale lo scrivente sta operando
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Ufficio 4
Palazzo X Savi, 19 – 30125 Venezia
80010060277
per il quale lo scrivente sta operando
08/01/2026 17:33
Quesito #10
PoE su switch di Campus
Al Paragrafo 2.6.4 - Fornitura switch di Campus, si richiede la fornitura di switch con:
- N. 48 x 100/1000BASE-X (SFP) ports (unpopulated) che supportino PoE+ o PoE
In considerazione del fatto che non esistono apparati con porte SFP (fibra) che supportano PoE+ o PoE per i client, si chiede conferma se gli switch richiesti debbano essere dotati di n. 48 SFP fibra (senza funzionalita di PoE) o se si tratta di refuso e quindi sostituibili da switch con n.48 porte rame RJ45 BaseT che supportano PoE+/PoE.
Al Paragrafo 2.6.4 - Fornitura switch di Campus, si richiede la fornitura di switch con:
- N. 48 x 100/1000BASE-X (SFP) ports (unpopulated) che supportino PoE+ o PoE
In considerazione del fatto che non esistono apparati con porte SFP (fibra) che supportano PoE+ o PoE per i client, si chiede conferma se gli switch richiesti debbano essere dotati di n. 48 SFP fibra (senza funzionalita di PoE) o se si tratta di refuso e quindi sostituibili da switch con n.48 porte rame RJ45 BaseT che supportano PoE+/PoE.
09/01/2026 08:57
Risposta
Si tratta di refuso e quindi sostituibili da switch con n. 48 porte rame RJ45 BaseT che supportano PoE+/PoE
08/01/2026 17:34
Quesito #11
Numerosita' porte apparati di rete
Nel paragrafo 2.6.3 si fa presente - relativamente alle porte degli apparati di rete - che a livello di approvazione da parte del Provveditorato è stata stimata la necessità minima:
n. 100 - Personalizzato SFP+ 10GBASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
n. 140 - Cisco SFP-10/25G-LR-I Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Si chiede conferma che questa è un’indicazione di massima, ma che nella realtà la quantità e la tipologia di ottiche vengono determinate in fase di sopralluogo e che pertanto non è necessario fornire il numero esatto riportato di tali interfacce.
Nel paragrafo 2.6.3 si fa presente - relativamente alle porte degli apparati di rete - che a livello di approvazione da parte del Provveditorato è stata stimata la necessità minima:
n. 100 - Personalizzato SFP+ 10GBASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
n. 140 - Cisco SFP-10/25G-LR-I Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Si chiede conferma che questa è un’indicazione di massima, ma che nella realtà la quantità e la tipologia di ottiche vengono determinate in fase di sopralluogo e che pertanto non è necessario fornire il numero esatto riportato di tali interfacce.
08/01/2026 19:41
Risposta
Nello stesso paragrafo poco sopra è indicato
"In merito all’adeguatezza del numero di porte/slot è compito dell'offerente verificare la compatibilità e per tale motivo è stato previsto il sopralluogo."
Quindi si conferma che è una indicazione di massima che è compoto dell'offertente verificare
"In merito all’adeguatezza del numero di porte/slot è compito dell'offerente verificare la compatibilità e per tale motivo è stato previsto il sopralluogo."
Quindi si conferma che è una indicazione di massima che è compoto dell'offertente verificare
13/01/2026 14:56
Quesito #12
Al paragrafo 2.6.3 a pag. 31 del Capitolato d'appalto, per quanto riguarda gli switch TOR, vengono richieste come caratteristiche minime:
N. 32 porte SFP28 da 25Gb che consentono:fino a 32 interfacce Ethernet da 40Gb / 100Gbfino a 124 interfacce Ethernet da 10Gb
Riteniamo ci sia un refuso in quanto le porte SFP28 non supportano velocità da 40/100Gb. Questa velocità è supportata dalle porte QSFP28.
Chiediamo conferma.
N. 32 porte SFP28 da 25Gb che consentono:fino a 32 interfacce Ethernet da 40Gb / 100Gbfino a 124 interfacce Ethernet da 10Gb
Riteniamo ci sia un refuso in quanto le porte SFP28 non supportano velocità da 40/100Gb. Questa velocità è supportata dalle porte QSFP28.
Chiediamo conferma.
13/01/2026 17:33
Risposta
Le porte indicate sono QSFP28, visto il progetto di integrazione/sostituzione di nuovi server, oggetto del presente bando.
Tuttavia qualora i server proposti non necessitino di tale tipologia di porta, si rimane con SFP28.
Tuttavia qualora i server proposti non necessitino di tale tipologia di porta, si rimane con SFP28.
14/01/2026 23:46
Quesito #13
In riferimento al capitolato gara.700.capitolato.appalto (2.6.7 pag 39) relativamente alla opzione 2 che consiste nella fornitura di workstation, si chiede conferma che si tratti di sola fornitura. In tal caso non sono da prevedere servizi di installazione.
In riferimento a capitolato gara.700.capitolato.appalto (2.6.1 pag 24, 2.6.5 pag 37), per i server dedicati all’Intelligenza Artificiale e dotati di GPU, si chiede conferma che sia necessario prevedere licenze VMware e Windows Server Datacenter, tenendo conto che, per garantire le massime prestazioni, normalmente tali server vengono configurati in modalità bare metal con sistema operativo Linux, senza piattaforme di virtualizzazione che potrebbero limitarne le performance.
In riferimento a capitolato gara.700.capitolato.appalto (2.6.1 pag 24, 2.6.5 pag 37), per i server dedicati all’Intelligenza Artificiale e dotati di GPU, si chiede conferma che sia necessario prevedere licenze VMware e Windows Server Datacenter, tenendo conto che, per garantire le massime prestazioni, normalmente tali server vengono configurati in modalità bare metal con sistema operativo Linux, senza piattaforme di virtualizzazione che potrebbero limitarne le performance.
15/01/2026 13:05
Risposta
1) si conferma che l'opzione 2 riguarda la sola fornitura di Workstations come indicato nel capitolato. Sarà cura dell'unità ICT interna procedere alle installazioni e non dell'aggiudicatario
2) in merito ai n. 2 server (o n. 4 server come da quesito n. 8 e ns risposta) si ritiene necessario che venga mantenuto Windows Server Datacenter, mentre VMware non è previsto in quanto VMware serve solamente per gli ambiti computazionali in cui sono previste Virtual Machine.
2) in merito ai n. 2 server (o n. 4 server come da quesito n. 8 e ns risposta) si ritiene necessario che venga mantenuto Windows Server Datacenter, mentre VMware non è previsto in quanto VMware serve solamente per gli ambiti computazionali in cui sono previste Virtual Machine.
15/01/2026 15:35
Quesito #14
Modulo VIM su Switch di Campus
Per quanto riguarda il Paragrafo 2.6.4 - Fornitura switch di Campus:
si chiede di chiarire se la richiesta dello slot/modulo VIM sia da intendersi come obbligatoria o se possa considerarsi soddisfatta tramite una configurazione fissa che garantisca pari o maggiore capacità di espansione. Si evidenzia che alcune soluzioni di mercato offrono nativamente 4 porte SFP28 da 1/10/25 Gb e 2 porte dedicate di stacking, assicurando margine di crescita e flessibilità operativa senza ricorrere a moduli aggiuntivi.
Si chiede pertanto se tali configurazioni possano essere considerate tecnicamente equivalenti, pur in assenza di un VIM dedicato, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti funzionali
Per quanto riguarda il Paragrafo 2.6.4 - Fornitura switch di Campus:
si chiede di chiarire se la richiesta dello slot/modulo VIM sia da intendersi come obbligatoria o se possa considerarsi soddisfatta tramite una configurazione fissa che garantisca pari o maggiore capacità di espansione. Si evidenzia che alcune soluzioni di mercato offrono nativamente 4 porte SFP28 da 1/10/25 Gb e 2 porte dedicate di stacking, assicurando margine di crescita e flessibilità operativa senza ricorrere a moduli aggiuntivi.
Si chiede pertanto se tali configurazioni possano essere considerate tecnicamente equivalenti, pur in assenza di un VIM dedicato, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti funzionali
15/01/2026 19:39
Risposta
Si chiarisce che la richiesta dello slot/modulo VIM non è da intendersi come obbligatoria e può considerarsi soddisfatta tramite una configurazione fissa che garantisca pari o maggiore capacità di espansione fermo restando il rispetto di tutti i requisiti funzionali.
16/01/2026 09:30
Quesito #15
Si richiede la modifica della data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta nel portale dei pagamenti ANAC, che ad oggi risulta 12/01/2026
16/01/2026 11:05
Risposta
Sentita Anac, si comunica che è possibile effettuare il pagamento nel portale , nonostante la data di scadenza non risulti aggiornata.
Si consiglia eventualmente di contattare direttamente l'helpdesk Anac allo 06 62289571
Si consiglia eventualmente di contattare direttamente l'helpdesk Anac allo 06 62289571
16/01/2026 11:34
Quesito #16
Quesito 1: In riferimento al capitolato gara.700.capitolato.appalto (2.6.4, pag 30), viene fatto riferimento alla quantità minima di moduli ottici secondo la lista:
n. 100 - Personalizzato SFP+ 10GBASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Otticon. 140 - Cisco SFP-10/25G-LR-I Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
A tal proposito, si chiede conferma che le suddette stime di SFP siano da considerarsi puramente indicative, ovvero che l'effettiva quantità e tipologia di ottiche da considerare debbano essere valutate a seguito delle necessità emerse durante il sopralluogo.
Quesito 2: In riferimento al capitolato gara.700.capitolato.appalto (2.6.2 pag 27) vengono richieste Licenze Windows Server 2022 Datacenter per server infrastrutturali. Non facendo parte di farm virtuale: nè VMware né altro Hypervisor, si richiede la possibilità di fornire licenze Windows Server Standard al posto di windows Server Datacenter.
n. 100 - Personalizzato SFP+ 10GBASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Otticon. 140 - Cisco SFP-10/25G-LR-I Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
A tal proposito, si chiede conferma che le suddette stime di SFP siano da considerarsi puramente indicative, ovvero che l'effettiva quantità e tipologia di ottiche da considerare debbano essere valutate a seguito delle necessità emerse durante il sopralluogo.
Quesito 2: In riferimento al capitolato gara.700.capitolato.appalto (2.6.2 pag 27) vengono richieste Licenze Windows Server 2022 Datacenter per server infrastrutturali. Non facendo parte di farm virtuale: nè VMware né altro Hypervisor, si richiede la possibilità di fornire licenze Windows Server Standard al posto di windows Server Datacenter.
16/01/2026 16:06
Risposta
Quesito 1 – si conferma che le stime di SFP siano da considerarsi puramente indicative, ovvero che l'effettiva quantità e tipologia di ottiche da considerare debbano essere valutate a seguito delle necessità emerse durante il sopralluogo
Quesito 2 – si conferma per i server fisici la possibilità di fornire licenze Windows Server Standard
Quesito 2 – si conferma per i server fisici la possibilità di fornire licenze Windows Server Standard
19/01/2026 12:09
Quesito #17
Con riferimento al par. 2.6.1 del Capitolato, si richiede un chiarimento in merito alla previsione di utilizzo di DPU NVIDIA BlueField-3 per ciascun nodo.
Si osserva che nel Capitolato non sono esplicitamente richiesti né specificate funzionalità avanzate proprie delle DPU.
Al contrario, dai requisiti emerge esclusivamente la necessità di garantire connettività Ethernet ad alte prestazioni verso l’infrastruttura TOR, in termini di banda, latenza, throughput e ridondanza, tramite interfacce dual-port 100 GbE.
Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che una soluzione basata su schede di rete NIC dual-port 100 GbE sia considerata pienamente conforme e idonea a soddisfare i requisiti di connettività richiesti.
Si osserva che nel Capitolato non sono esplicitamente richiesti né specificate funzionalità avanzate proprie delle DPU.
Al contrario, dai requisiti emerge esclusivamente la necessità di garantire connettività Ethernet ad alte prestazioni verso l’infrastruttura TOR, in termini di banda, latenza, throughput e ridondanza, tramite interfacce dual-port 100 GbE.
Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che una soluzione basata su schede di rete NIC dual-port 100 GbE sia considerata pienamente conforme e idonea a soddisfare i requisiti di connettività richiesti.
19/01/2026 19:00
Risposta
Si conferma che una soluzione basata su schede di rete NIC dual-port 100 GbE è considerata pienamente conforme e idonea a soddisfare i requisiti di connettività richiesti.
19/01/2026 12:11
Quesito #18
Con riferimento ai paragrafi 2.6.1 del Capitolato, relativo ai nodi di calcolo GPU, si chiede di confermare quanto segue:
Considerato che il Capitolato esprime i requisiti in termini di capacità e prestazioni complessive, senza vincolo a specifici modelli di GPU, si chiede conferma dell’ammissibilità di acceleratori di generazione successiva, purché conformi ai requisiti funzionali richiesti.
Considerato che il Capitolato esprime i requisiti in termini di capacità e prestazioni complessive, senza vincolo a specifici modelli di GPU, si chiede conferma dell’ammissibilità di acceleratori di generazione successiva, purché conformi ai requisiti funzionali richiesti.
19/01/2026 19:20
Risposta
Si precisa che l'indicazione di capitolato per la GPU è, come tutte le indicazioni, un requisito minimo.
Il concorrente può proporre alternative in termini di GPU per l'IA di altre marche, rispetto a quella indicata nel capitolato, purché di
caratteristiche analoghe o superiori a quelle riportate nel capitolato e purché vengano forniti tutte GPU di una stessa marca e con livello di garanzie e di qualità analoghe.
Soluzioni che non prevedano la fornitura di GPU per la IA (con la tecnologia matura per la IA come CUDA), proponendo in alternativa acceleratori IA (NPU, TPU, ASIC AI) dalle informazioni disponibili si ritiene non risultino equivalenti in quanto questi ultimi sistemi non sono adeguatamente maturi e diffusi nel campo delle applicazioni di intelligenza artificiale critiche e necessitano di specifici sviluppi software aggiuntivi.
Qualora il concorrente possa dimostrare in modo inoppugnabile con adeguata documentazione che tali sistemi sono equivalenti o superiori non solo in termini di performance (velocità, architettura, efficienza, flessibilità), ma anche di lavoro sul software IA, allora il concorrente stesso dovrà evidenziarlo in modo chiaro e inoppugnabile evidenziando sia la conformità ai requisiti funzionali che la possibilità di utilizzare detti sistemi con software IA senza dover sviluppare toolchain software personalizzate
Il concorrente può proporre alternative in termini di GPU per l'IA di altre marche, rispetto a quella indicata nel capitolato, purché di
caratteristiche analoghe o superiori a quelle riportate nel capitolato e purché vengano forniti tutte GPU di una stessa marca e con livello di garanzie e di qualità analoghe.
Soluzioni che non prevedano la fornitura di GPU per la IA (con la tecnologia matura per la IA come CUDA), proponendo in alternativa acceleratori IA (NPU, TPU, ASIC AI) dalle informazioni disponibili si ritiene non risultino equivalenti in quanto questi ultimi sistemi non sono adeguatamente maturi e diffusi nel campo delle applicazioni di intelligenza artificiale critiche e necessitano di specifici sviluppi software aggiuntivi.
Qualora il concorrente possa dimostrare in modo inoppugnabile con adeguata documentazione che tali sistemi sono equivalenti o superiori non solo in termini di performance (velocità, architettura, efficienza, flessibilità), ma anche di lavoro sul software IA, allora il concorrente stesso dovrà evidenziarlo in modo chiaro e inoppugnabile evidenziando sia la conformità ai requisiti funzionali che la possibilità di utilizzare detti sistemi con software IA senza dover sviluppare toolchain software personalizzate
19/01/2026 12:12
Quesito #19
Con riferimento ai paragrafi 2.6.6 del Capitolato, relativo alla loro distribuzione tra sito primario (CED) e sito di Disaster Recovery (DR), si chiede di confermare quanto segue:
Considerato che il sito di DR è finalizzato alla continuità operativa e al ripristino dei servizi in caso di indisponibilità del sito primario, e che dalla documentazione di gara le risorse computazionali sono ridondate tra i due siti in misura proporzionale, si chiede conferma dell’ammissibilità di una distribuzione non simmetrica delle risorse GPU tra CED primario e sito di DR.
In particolare, si chiede se sia ritenuta conforme una soluzione che preveda una maggiore concentrazione di risorse GPU nel sito di produzione (eventualmente bilanciate tra i 2 CED) e una dotazione nel sito di DR commisurata alle effettive finalità di continuità operativa.
Tale approccio risulterebbe coerente sia con le finalità tipiche di un sito di DR, sia con la proporzionalità complessiva delle risorse computazionali, considerato che il sito di produzione dispone di una capacità elaborativa superiore (in termini di numero di server) rispetto al sito di DR.
Considerato che il sito di DR è finalizzato alla continuità operativa e al ripristino dei servizi in caso di indisponibilità del sito primario, e che dalla documentazione di gara le risorse computazionali sono ridondate tra i due siti in misura proporzionale, si chiede conferma dell’ammissibilità di una distribuzione non simmetrica delle risorse GPU tra CED primario e sito di DR.
In particolare, si chiede se sia ritenuta conforme una soluzione che preveda una maggiore concentrazione di risorse GPU nel sito di produzione (eventualmente bilanciate tra i 2 CED) e una dotazione nel sito di DR commisurata alle effettive finalità di continuità operativa.
Tale approccio risulterebbe coerente sia con le finalità tipiche di un sito di DR, sia con la proporzionalità complessiva delle risorse computazionali, considerato che il sito di produzione dispone di una capacità elaborativa superiore (in termini di numero di server) rispetto al sito di DR.
19/01/2026 19:33
Risposta
Si precisa che le GPU di cui si parla nel paragrafo 2.6.6 (e nel paragrafo 2.6.1), sono le GPU per la IA.
E avendo indicato in capitolato che devono essere 2 server, n. 1 server con n. 4 GPU è stato previsto sia in CED n. 1 e n. 1 server con n. 4 GPU in CED DR (salvo la risposta al quesito #8 in merito alla possibilità di raddoppiare i server, dimezzando le GPU per server).
Tali server lavoreranno in parallelo e slegati dal sistema di virtualizzazione, quindi non devono confondersi con i n. 8 (CED n. 1) + n. 8 (CED n. 2) + n. 4 (CED DR) + n. 4 (CED DR opzione 1) che devono essere esattamente uguali in modo da garantire che il DR possa supportare tutta la produzione di un CED di BC, nel caso entrambi i CED BC siano fault.
Analogamente i server per la IA dovranno essere simmetrici fra CED di BC e CED di DR, con CED di BC il CED n. 1
E avendo indicato in capitolato che devono essere 2 server, n. 1 server con n. 4 GPU è stato previsto sia in CED n. 1 e n. 1 server con n. 4 GPU in CED DR (salvo la risposta al quesito #8 in merito alla possibilità di raddoppiare i server, dimezzando le GPU per server).
Tali server lavoreranno in parallelo e slegati dal sistema di virtualizzazione, quindi non devono confondersi con i n. 8 (CED n. 1) + n. 8 (CED n. 2) + n. 4 (CED DR) + n. 4 (CED DR opzione 1) che devono essere esattamente uguali in modo da garantire che il DR possa supportare tutta la produzione di un CED di BC, nel caso entrambi i CED BC siano fault.
Analogamente i server per la IA dovranno essere simmetrici fra CED di BC e CED di DR, con CED di BC il CED n. 1
19/01/2026 12:13
Quesito #20
Al par. 2.6.1 del Capitolato per la fornitura dei nuovi server computazionali, in merito alla connettività FC-SAN, si chiede:
di confermare che l'attuale infrastruttura ha sufficienti porte disponibili e licenziate per supportare l'inserimento dei nuovi server nelle sedi CED1/CED2 e sede DR
di confermare che l'attuale infrastruttura ha sufficienti porte disponibili e licenziate per supportare l'inserimento dei nuovi server nelle sedi CED1/CED2 e sede DR
19/01/2026 19:38
Risposta
Si rimanda al capitolato al paragrafo 2.6.1, pag. 25 terzultimo capoverso e agli esiti del sopralluogo
19/01/2026 12:14
Quesito #21
Con riferimento al paragrafo 2.6.5 del Capitolato, relativo alla fornitura delle licenze VMware e alla creazione del nuovo ambiente, si chiede il seguente chiarimento.
Con risposta fornita al Quesito #13, Sub-quesito #2, la Stazione Appaltante ha chiarito che, per i n. 2 server dotati di GPU dedicati all’Intelligenza Artificiale, è richiesto Windows Server Datacenter, mentre non sono previste licenze VMware, in quanto la virtualizzazione è richiesta esclusivamente per i server computazionali sui quali sono previste Virtual Machine.
Alla luce di tale chiarimento, si chiede di confermare che le licenze VMware debbano essere previste esclusivamente per i n. 20 server computazionali privi di GPU, e che pertanto il riferimento riportato a pagina 37 del Capitolato ai “n. 22 server computazionali (§ 2.6.1)” debba essere considerato un refuso, in quanto non coerente con il chiarimento già fornito.
Con risposta fornita al Quesito #13, Sub-quesito #2, la Stazione Appaltante ha chiarito che, per i n. 2 server dotati di GPU dedicati all’Intelligenza Artificiale, è richiesto Windows Server Datacenter, mentre non sono previste licenze VMware, in quanto la virtualizzazione è richiesta esclusivamente per i server computazionali sui quali sono previste Virtual Machine.
Alla luce di tale chiarimento, si chiede di confermare che le licenze VMware debbano essere previste esclusivamente per i n. 20 server computazionali privi di GPU, e che pertanto il riferimento riportato a pagina 37 del Capitolato ai “n. 22 server computazionali (§ 2.6.1)” debba essere considerato un refuso, in quanto non coerente con il chiarimento già fornito.
19/01/2026 19:46
Risposta
Si conferma la indicazione di cui alla risposta #13-2
VMware è necessario per i n. 8 server (CED n. 1)+n. 8 server (CED n. 2)+n. 4 server (CED DR)
Ovviamente in caso di attivazione della opzione n. 1, che prevede ulteriori n. 4 server per CED DR, sarà necessario disporre anche della componente VMware.
VMware è necessario per i n. 8 server (CED n. 1)+n. 8 server (CED n. 2)+n. 4 server (CED DR)
Ovviamente in caso di attivazione della opzione n. 1, che prevede ulteriori n. 4 server per CED DR, sarà necessario disporre anche della componente VMware.
19/01/2026 15:23
Quesito #22
Compilazione DGUE Mandante in caso di partecipazione R.T.I. Costituendo
Si chiede di chiarire la modalità di compilazione del DGUE da parte della Mandante di un costituendo R.T.I. .. Si chiede eventualmente di ricevere copia del DGUE in word da compilare.
Cordiali saluti
Si chiede di chiarire la modalità di compilazione del DGUE da parte della Mandante di un costituendo R.T.I. .. Si chiede eventualmente di ricevere copia del DGUE in word da compilare.
Cordiali saluti
19/01/2026 19:46
Risposta
Nel disciplinare al cap. 16 si precisa come compilare la domanda di partecipazione da parte della mandataria/capofila, compreso il DGUE, che viene generato dalla piattaforma: non è possibile fornire il word.
In caso di dubbi suggeriamo di rivolgersi all'helpdesk della piattaforma Tuttogare, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00:
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02.40031280
In caso di dubbi suggeriamo di rivolgersi all'helpdesk della piattaforma Tuttogare, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00:
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02.40031280
19/01/2026 17:02
Quesito #23
Schema di Contratto Art. 17– (Clausola di manleva ed obblighi assicurativi)
In relazione a quanto previsto all’art. 17 - Clausola di manleva ed obblighi assicurativi dello schema di contratto, confermate la possibilità di presentate una dichiarazione rilasciata dalla compagnia assicurativa in luogo della polizza?
In relazione a quanto previsto all’art. 17 - Clausola di manleva ed obblighi assicurativi dello schema di contratto, confermate la possibilità di presentate una dichiarazione rilasciata dalla compagnia assicurativa in luogo della polizza?
20/01/2026 09:54
Risposta
In relazione a quanto previsto all’art. 17 - Clausola di manleva e obblighi assicurativi dello schema di contratto potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto o da vincoli di privativa) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previsti dallo schema-tipo approvato con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 con indicazione del massimale di copertura per ogni sinistro pari ad a quanto previsto nel Capitolato.
19/01/2026 18:54
Quesito #24
Quesito 1)
Il disciplinare di gara, al paragrafo 4.1 “Durata”, per quanto riguarda l’appalto principale e l’opzione 1, prevede una durata complessiva di 90 giorni, articolata come segue:
1. Fornitura, posa in opera di server e switch e relativa configurazione – 60 giorni
2. Attività di configurazione dell’ambiente di virtualizzazione e migrazione dei sistemi – 30 giorni
Tuttavia, soprattutto nel periodo storico attuale, anche a causa dell'esplosione di richieste legate all'intelligenza artificiale per componenti quali Memorie RAM, CPU, GPU e dischi, in numerosi casi, le tempistiche effettive di approvvigionamento possono in alcuni casi anche arrivare a 180 giorni.
Alla luce di questo, al fine di:
– garantire il pieno rispetto degli standard qualitativi richiesti, in particolare per le attività di installazione e configurazione; – assicurare la disponibilità dei modelli e delle configurazioni specifiche previste dal Capitolato e dalle best practice rispondenti alle esigenze del Cliente;
si richiede conferma che, in presenza di un eventuale ritardo nell'approvvigionamento dei materiali, non dovuto ad inadempienze dell'operatore economico, possano essere considerati accettabili tempi di esecuzione più lunghi, ovvero non vengano applicate le penali di cui all'ART. 15 – PENALI IN CASO DI RITARDO del capitolato d'appalto e all’ ART. 25 dello schema di contratto.
Quesito 2)
Con riferimento al Capitolato d’Appalto (par. 2.6.1), dove vengono indicate le caratteristiche minime dei server computazionali prendendo come riferimento il processore Intel Xeon Platinum 8458P (44 Core, Frequenza 2.7 GHz, 83MB Cache), si chiede se, in virtù del Principio di Equivalenza e di quanto disposto all'Art. 6 comma 14 del medesimo Capitolato (che definisce le specifiche come "base di partenza"), sia ritenuta ammissibile l'offerta di processori di diversa architettura (es. AMD).
Nello specifico, si chiede se possa essere considerato rispondente un processore che, pur presentando un numero di core fisici inferiore al dato nominale richiesto, garantisca prestazioni complessive analoghe o superiori in forza di:
1. Frequenza di clock sensibilmente maggiore (base e boost) e una microarchitettura con IPC (Instructions Per Cycle) superiore, in grado di offrire una potenza computazionale per singolo thread e complessiva superiore al modello di riferimento;
2. Dimensione della Cache L3 significativamente più elevata, fattore critico per l'abbattimento delle latenze in ambienti di virtualizzazione densi e per la gestione dei flussi I/O verso lo storage;
3. Piena compatibilità con le istruzioni per l'Intelligenza Artificiale richieste nel Capitolato, garantendo che non vengano inficiate le funzionalità di inferenza e deep learning previste per i server dotati di GPU.
Tutto ciò premesso, si chiede conferma che l'ammissibilità tecnica della soluzione proposta sarà valutata sulla base delle prestazioni complessive di sistema certificate da benchmark standard di settore (es. SPECrate o equivalenti) e non sulla base del mero dato numerico dei core fisici, purché la soluzione non pregiudichi la densità di virtualizzazione richiesta per le 125 VM previste.
Il disciplinare di gara, al paragrafo 4.1 “Durata”, per quanto riguarda l’appalto principale e l’opzione 1, prevede una durata complessiva di 90 giorni, articolata come segue:
1. Fornitura, posa in opera di server e switch e relativa configurazione – 60 giorni
2. Attività di configurazione dell’ambiente di virtualizzazione e migrazione dei sistemi – 30 giorni
Tuttavia, soprattutto nel periodo storico attuale, anche a causa dell'esplosione di richieste legate all'intelligenza artificiale per componenti quali Memorie RAM, CPU, GPU e dischi, in numerosi casi, le tempistiche effettive di approvvigionamento possono in alcuni casi anche arrivare a 180 giorni.
Alla luce di questo, al fine di:
– garantire il pieno rispetto degli standard qualitativi richiesti, in particolare per le attività di installazione e configurazione; – assicurare la disponibilità dei modelli e delle configurazioni specifiche previste dal Capitolato e dalle best practice rispondenti alle esigenze del Cliente;
si richiede conferma che, in presenza di un eventuale ritardo nell'approvvigionamento dei materiali, non dovuto ad inadempienze dell'operatore economico, possano essere considerati accettabili tempi di esecuzione più lunghi, ovvero non vengano applicate le penali di cui all'ART. 15 – PENALI IN CASO DI RITARDO del capitolato d'appalto e all’ ART. 25 dello schema di contratto.
Quesito 2)
Con riferimento al Capitolato d’Appalto (par. 2.6.1), dove vengono indicate le caratteristiche minime dei server computazionali prendendo come riferimento il processore Intel Xeon Platinum 8458P (44 Core, Frequenza 2.7 GHz, 83MB Cache), si chiede se, in virtù del Principio di Equivalenza e di quanto disposto all'Art. 6 comma 14 del medesimo Capitolato (che definisce le specifiche come "base di partenza"), sia ritenuta ammissibile l'offerta di processori di diversa architettura (es. AMD).
Nello specifico, si chiede se possa essere considerato rispondente un processore che, pur presentando un numero di core fisici inferiore al dato nominale richiesto, garantisca prestazioni complessive analoghe o superiori in forza di:
1. Frequenza di clock sensibilmente maggiore (base e boost) e una microarchitettura con IPC (Instructions Per Cycle) superiore, in grado di offrire una potenza computazionale per singolo thread e complessiva superiore al modello di riferimento;
2. Dimensione della Cache L3 significativamente più elevata, fattore critico per l'abbattimento delle latenze in ambienti di virtualizzazione densi e per la gestione dei flussi I/O verso lo storage;
3. Piena compatibilità con le istruzioni per l'Intelligenza Artificiale richieste nel Capitolato, garantendo che non vengano inficiate le funzionalità di inferenza e deep learning previste per i server dotati di GPU.
Tutto ciò premesso, si chiede conferma che l'ammissibilità tecnica della soluzione proposta sarà valutata sulla base delle prestazioni complessive di sistema certificate da benchmark standard di settore (es. SPECrate o equivalenti) e non sulla base del mero dato numerico dei core fisici, purché la soluzione non pregiudichi la densità di virtualizzazione richiesta per le 125 VM previste.
20/01/2026 09:55
Risposta
In merito al punto 1) i ritardi per eventi di forza maggiore (calamità naturali, guerre, pandemie, scioperi) sospendono gli obblighi contrattuali senza applicazione di penali, esonerando da responsabilità la parte inadempiente, purché l'evento sia imprevedibile, inevitabile e non imputabile all'aggiudicatario. Il ritardo nell'approvvigionamento dei materiali non rientra tra le cause di esclusione della responsabilità nell’obbligazione.
In merito al punto 2) si conferma l'ammissibilità dell'utilizzo di processori di diversa architettura (es. AMD), previa dimostrazione in sede di offerta che i processori sostitutivi garantiscano prestazioni complessive analoghe o superiori sulla base degli aspetti elencati nel quesito. La dimostrazione da parte dell'aggiudicatario potrà essere esplicitata anche con riferimento ai sistemi di certificazione dei benchmark standard di settore e si conferma che la S.A. provvederà a considerare le indicazioni riportate ed ad effettuare verifiche autonome considerando benchmark di settore (si consiglia di utilizzare i più diffusi siti di confronto).
In merito al punto 2) si conferma l'ammissibilità dell'utilizzo di processori di diversa architettura (es. AMD), previa dimostrazione in sede di offerta che i processori sostitutivi garantiscano prestazioni complessive analoghe o superiori sulla base degli aspetti elencati nel quesito. La dimostrazione da parte dell'aggiudicatario potrà essere esplicitata anche con riferimento ai sistemi di certificazione dei benchmark standard di settore e si conferma che la S.A. provvederà a considerare le indicazioni riportate ed ad effettuare verifiche autonome considerando benchmark di settore (si consiglia di utilizzare i più diffusi siti di confronto).
20/01/2026 12:09
Quesito #25
In merito al chiarimento 24, quesito 1 e relativa risposta, al fine di garantire la migliore proposta tecnica per il committente, non essendo attualmente possibile garantire la fornitura dei relativi materiali nei tempi richiesti di 60 giorni, si chiede di poter estendere i tempi della fornitura, posa in opera di server e switch e relativa configurazione ad almeno 120 giorni.
20/01/2026 16:24
Risposta
Nel presentare l'offerta dovranno rimanere indicate le tempistiche di Capitolato, tenendo conto che l'oggettiva impossibilità a fornire le prestazioni nei tempi richiesti, riconducibile ad evidenti tensioni del mercato globale non direttamente imputabili all'aggiudicatario, comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 16.9 dello schema di contratto: Sospensione dei termini di esecuzione.
02/02/2026 09:45
Quesito #26
In merito al quesito #6 - sottoquesito 3 e alla relativa risposta, si chiede di confermare che sia ammessa una configurazione alternativa dei moduli DIMM rispetto ai 4×128 GB mantenendo (o migliorando) tipologia, velocità, ECC, compatibilità e quantità totale di RAM.
02/02/2026 14:37
Risposta
Si conferma che è ammessa una configurazione alternativa dei moduli DIMM rispetto ai 4×128 GB mantenendo (o migliorando) tipologia, velocità, ECC, compatibilità e quantità totale di RAM.
02/02/2026 10:17
Quesito #27
Con riferimento ai server attualmente presenti presso il sito di Disaster Recovery di Voltabarozzo (rif. § 2.6.2) e alle nuove forniture previste nell’appalto principale del Capitolato, si chiede di chiarire:
se i server di recente fornitura già presenti nel DR debbano rimanere separati dal nuovo cluster computazionale di Disaster Recovery ed essere destinati tutti sin da subito esclusivamente a funzioni di infrastruttura del sito di DR;
oppure se tali server debbano essere tutti integrati sin dalla messa in esercizio come nodi computazionali del cluster di DR in modalità scale-out VMWare, insieme ai server di nuova fornitura previsti nell’appalto principale.
se i server di recente fornitura già presenti nel DR debbano rimanere separati dal nuovo cluster computazionale di Disaster Recovery ed essere destinati tutti sin da subito esclusivamente a funzioni di infrastruttura del sito di DR;
oppure se tali server debbano essere tutti integrati sin dalla messa in esercizio come nodi computazionali del cluster di DR in modalità scale-out VMWare, insieme ai server di nuova fornitura previsti nell’appalto principale.
03/02/2026 09:33
Risposta
Il sito di DR segue via via l’ampliamento delle sale CED principali, rimane sempre un sito di DR.
17/02/2026 12:14
Quesito #28
Quesito n 1:
Con riferimento alla procedura in oggetto, e preso atto della ulteriore proroga dei termini (terza proroga complessiva), motivata dalla Stazione Appaltante con “diffuse difficoltà nella predisposizione di soluzioni pienamente aderenti ai requisiti tecnici ed economici previsti dalla procedura”, si chiede un chiarimento in merito alla corretta gestione della componente economica dell’offerta.
A tal fine, si rappresenta quanto segue e si formulano le conseguenti richieste di chiarimento:
Contesto di mercato (RAM e storage)Il mercato di server e componentistica presenta elevata volatilità e incrementi anche in ragione della crescente domanda legata a carichi AI (in particolare DRAM e SSD/NVMe), con stabilità delle quotazioni spesso limitata a poche settimane.
2. Impatto delle proroghe sull’esposizione al rischio prezzo
Le ripetute proroghe dei termini, pur finalizzate a favorire la partecipazione, determinano un prolungamento del periodo di esposizione alle variazioni di mercato per gli operatori che hanno già avviato la definizione tecnica ed economica della soluzione, aumentando il rischio di disallineamento tra prezzi preventivati e condizioni di approvvigionamento effettive.
3. Rimodulazione della revisione prezzi (par. 4.2 del disciplinare)
Considerato che la revisione prezzi è già prevista, si chiede se la SA intenda valutare una rimodulazione dei parametri, proponendo franchigia 1,5% e riconoscimento 98% della quota eccedente, applicati alle prestazioni da eseguire secondo le modalità contrattuali.Si propone inoltre di sostituire l’indice attualmente richiamato (IPT IQT/QBerg) con un indicatore istituzionale più coerente con beni ICT di filiera globale/importata, per esempio: Eurostat – Industrial Import Price Index (IMPR), con riferimento al comparto NACE C26 (computer, electronic and optical products).
4. In subordine: vincolo dell’offerta (par. 14.1) e durata/operatività delle condizioni economiche
• Fermo restando quanto previsto dal Disciplinare, qualora il meccanismo di revisione prezzi non consenta di assorbire in misura sostanziale le variazioni dei costi, si chiede se la SA intenda valutare una riduzione della durata del vincolo dell’offerta (oggi 9 mesi) a un termine più contenuto (es. 3 mesi), ovvero fornire una precisazione applicativa equivalente a tutela dell’equilibrio economico.
• In alternativa, si chiede conferma che sia ammesso indicare una validità economica delle condizioni (BOM e prezzi) massima pari a 3 mesi, con riferimento alla fase di ordine/avvio dell’esecuzione, al fine di allineare le condizioni economiche all’approvvigionamento effettivo.
Il presente chiarimento è richiesto al fine di formulare un’offerta tecnicamente conforme e economicamente coerente con le condizioni di mercato, preservando la parità di trattamento tra concorrenti nel contesto di ripetute proroghe dei termini.
Quesito n 2:
Con riferimento alla realizzazione della nuova infrastruttura virtuale VMware, si formulano i seguenti chiarimenti.
Resta inteso che l’eventuale adozione di release/soluzioni più recenti rispetto a quelle attualmente in esercizio verrà effettuata nel rispetto dei requisiti prestazionali e funzionali richiesti e delle condizioni di compatibilità complessiva dell’infrastruttura.
1. Release vSphere/ESXi
Premesso che l’ambiente attuale è basato su VMware vSphere 7.0 U3, si evidenzia che la release vSphere 7.x ha raggiunto la fine del supporto ufficiale in data 2 ottobre 2025.
Al fine di garantire continuità del supporto vendor, aggiornamenti di sicurezza e una maggiore sostenibilità evolutiva, si chiede conferma che, per la realizzazione del nuovo ambiente, sia ammessa e considerata pienamente conforme (migliorativa) l’adozione di VMware vSphere/ESXi 8.x, anche per evitare la necessità di pianificare un upgrade in tempi ravvicinati successivamente all’avvio.
2. SRM / Live Site Recovery
Premesso che l’attuale infrastruttura di Disaster Recovery utilizza VMware Site Recovery Manager (SRM) 8.5, si evidenzia che tale release risulta già fuori dal perimetro di supporto ufficiale del vendor (End of Support) a decorrere dal 11 ottobre 2024.
Al fine di garantire continuità del supporto, aggiornamenti di sicurezza e coerenza con il ciclo di vita del prodotto, si chiede conferma che, nell’ambito della realizzazione del nuovo ambiente, sia ammessa e considerata pienamente conforme (migliorativa) l’adozione di una versione attualmente supportata, proponendo in particolare SRM 8.8 ovvero l’attuale VMware Live Site Recovery 9.x (rebranding della componente SRM).
Con riferimento alla procedura in oggetto, e preso atto della ulteriore proroga dei termini (terza proroga complessiva), motivata dalla Stazione Appaltante con “diffuse difficoltà nella predisposizione di soluzioni pienamente aderenti ai requisiti tecnici ed economici previsti dalla procedura”, si chiede un chiarimento in merito alla corretta gestione della componente economica dell’offerta.
A tal fine, si rappresenta quanto segue e si formulano le conseguenti richieste di chiarimento:
Contesto di mercato (RAM e storage)Il mercato di server e componentistica presenta elevata volatilità e incrementi anche in ragione della crescente domanda legata a carichi AI (in particolare DRAM e SSD/NVMe), con stabilità delle quotazioni spesso limitata a poche settimane.
2. Impatto delle proroghe sull’esposizione al rischio prezzo
Le ripetute proroghe dei termini, pur finalizzate a favorire la partecipazione, determinano un prolungamento del periodo di esposizione alle variazioni di mercato per gli operatori che hanno già avviato la definizione tecnica ed economica della soluzione, aumentando il rischio di disallineamento tra prezzi preventivati e condizioni di approvvigionamento effettive.
3. Rimodulazione della revisione prezzi (par. 4.2 del disciplinare)
Considerato che la revisione prezzi è già prevista, si chiede se la SA intenda valutare una rimodulazione dei parametri, proponendo franchigia 1,5% e riconoscimento 98% della quota eccedente, applicati alle prestazioni da eseguire secondo le modalità contrattuali.Si propone inoltre di sostituire l’indice attualmente richiamato (IPT IQT/QBerg) con un indicatore istituzionale più coerente con beni ICT di filiera globale/importata, per esempio: Eurostat – Industrial Import Price Index (IMPR), con riferimento al comparto NACE C26 (computer, electronic and optical products).
4. In subordine: vincolo dell’offerta (par. 14.1) e durata/operatività delle condizioni economiche
• Fermo restando quanto previsto dal Disciplinare, qualora il meccanismo di revisione prezzi non consenta di assorbire in misura sostanziale le variazioni dei costi, si chiede se la SA intenda valutare una riduzione della durata del vincolo dell’offerta (oggi 9 mesi) a un termine più contenuto (es. 3 mesi), ovvero fornire una precisazione applicativa equivalente a tutela dell’equilibrio economico.
• In alternativa, si chiede conferma che sia ammesso indicare una validità economica delle condizioni (BOM e prezzi) massima pari a 3 mesi, con riferimento alla fase di ordine/avvio dell’esecuzione, al fine di allineare le condizioni economiche all’approvvigionamento effettivo.
Il presente chiarimento è richiesto al fine di formulare un’offerta tecnicamente conforme e economicamente coerente con le condizioni di mercato, preservando la parità di trattamento tra concorrenti nel contesto di ripetute proroghe dei termini.
Quesito n 2:
Con riferimento alla realizzazione della nuova infrastruttura virtuale VMware, si formulano i seguenti chiarimenti.
Resta inteso che l’eventuale adozione di release/soluzioni più recenti rispetto a quelle attualmente in esercizio verrà effettuata nel rispetto dei requisiti prestazionali e funzionali richiesti e delle condizioni di compatibilità complessiva dell’infrastruttura.
1. Release vSphere/ESXi
Premesso che l’ambiente attuale è basato su VMware vSphere 7.0 U3, si evidenzia che la release vSphere 7.x ha raggiunto la fine del supporto ufficiale in data 2 ottobre 2025.
Al fine di garantire continuità del supporto vendor, aggiornamenti di sicurezza e una maggiore sostenibilità evolutiva, si chiede conferma che, per la realizzazione del nuovo ambiente, sia ammessa e considerata pienamente conforme (migliorativa) l’adozione di VMware vSphere/ESXi 8.x, anche per evitare la necessità di pianificare un upgrade in tempi ravvicinati successivamente all’avvio.
2. SRM / Live Site Recovery
Premesso che l’attuale infrastruttura di Disaster Recovery utilizza VMware Site Recovery Manager (SRM) 8.5, si evidenzia che tale release risulta già fuori dal perimetro di supporto ufficiale del vendor (End of Support) a decorrere dal 11 ottobre 2024.
Al fine di garantire continuità del supporto, aggiornamenti di sicurezza e coerenza con il ciclo di vita del prodotto, si chiede conferma che, nell’ambito della realizzazione del nuovo ambiente, sia ammessa e considerata pienamente conforme (migliorativa) l’adozione di una versione attualmente supportata, proponendo in particolare SRM 8.8 ovvero l’attuale VMware Live Site Recovery 9.x (rebranding della componente SRM).
19/02/2026 10:18
Risposta
Risposta al Quesito n. 1
Le proroghe sono state disposte, prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte, proprio in ragione delle rilevate significative difficoltà di approvvigionamento della componentistica dovute a fattori concomitanti, che come da Voi confermato sono imputabili tra l’altro alla crescente domanda di componentistica legata ai carichi AI e proprio allo scopo di evitare che la elevata volatilità del mercato comportasse difficoltà per gli operatori nella definizione tecnica ed economica della soluzione proposta.
Il provvedimento è stato quindi assunto allo scopo di favorire la partecipazione dei potenziali concorrenti che avranno cosi a disposizione un ulteriore lasso temporale onde affinare la formulazione e validazione delle offerte e giungere alla migliore definizione dell’offerta con riferimento alle condizioni di approvvigionamento effettive ed attuali.
Le disposte proroghe non possono tuttavia in alcun modo comportare la revisione dell'importo a base di gara non previsto dal bando.
In merito alla revisione prezzi, vale e rimane quanto previsto in capitolato e nello schema di contratto che rispecchia le disposizioni di legge nazionali vigenti che sono le uniche applicabili agli appalti pubblici.
Non è possibile modificare i contenuti tecnico economici della gara negoziata senza bando, in quanto deve rimanere coerente con la precedente gara aperta che non ha avuto aggiudicatario per anomalie sulle offerte economiche.
Si rammenta inoltre che l'offerta non può essere vincolata.
Risposta a Quesito n. 2
E' compito del concorrente dimostrare che la proposta risulta equivalente o superiore a quella di gara e pertanto non risulta difforme alle disposizioni di legge e di capitolato.
Le proroghe sono state disposte, prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte, proprio in ragione delle rilevate significative difficoltà di approvvigionamento della componentistica dovute a fattori concomitanti, che come da Voi confermato sono imputabili tra l’altro alla crescente domanda di componentistica legata ai carichi AI e proprio allo scopo di evitare che la elevata volatilità del mercato comportasse difficoltà per gli operatori nella definizione tecnica ed economica della soluzione proposta.
Il provvedimento è stato quindi assunto allo scopo di favorire la partecipazione dei potenziali concorrenti che avranno cosi a disposizione un ulteriore lasso temporale onde affinare la formulazione e validazione delle offerte e giungere alla migliore definizione dell’offerta con riferimento alle condizioni di approvvigionamento effettive ed attuali.
Le disposte proroghe non possono tuttavia in alcun modo comportare la revisione dell'importo a base di gara non previsto dal bando.
In merito alla revisione prezzi, vale e rimane quanto previsto in capitolato e nello schema di contratto che rispecchia le disposizioni di legge nazionali vigenti che sono le uniche applicabili agli appalti pubblici.
Non è possibile modificare i contenuti tecnico economici della gara negoziata senza bando, in quanto deve rimanere coerente con la precedente gara aperta che non ha avuto aggiudicatario per anomalie sulle offerte economiche.
Si rammenta inoltre che l'offerta non può essere vincolata.
Risposta a Quesito n. 2
E' compito del concorrente dimostrare che la proposta risulta equivalente o superiore a quella di gara e pertanto non risulta difforme alle disposizioni di legge e di capitolato.